|
|
|
LIBERATORIA
PER FOTOGRAFI, VIDEO OPERATORI, GIORNALISTI E
OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE, MODELLE, MODELLI |
|
Esempi
di liberatorie da modificare secondo necessità
|
|
Esempio
di liberatoria da modificare liberamente e redarre in
duplice copia, per la modella e il
fotografo/operatore |
|
|
|
Località,
data
La
sottoscritta (o il sottoscritto)................
................... (NOME E COGNOME DEL
SOGGETTO)
via......................................
Città.................... nata
a .......................
il..............................
Codice Fiscale / Partita IVA................................. con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle
proprie immagini riprese dal Signor................
................... (NOME E COGNOME
DEL FOTOGRAFO / VIDEO OPERATORE / GIORNALISTA), il
giorno...../...../.......... dalle ore.....:.....
alle ore.....:..... nella località di..................
per uso di.........................
(CONCORSI,
PUBBLICAZIONE SU........................., PUBBLICITA' SU.................., INTERNET ECC.).
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La
posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita.
(Oppure: per la posa e l'utilizzo delle immagini si è
stabilito il pagamento al termine delle riprese di Euro
............. IVA esclusa/inclusa)
Il
soggetto ripreso (firma leggibile)
............................................
Il
fotografo / video operatore / giornalista (firma
leggibile)
.............................................
|
|
|
La
legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941
n.16) regola "la protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio". I tre articoli principali che ogni
fotografo, videooperatore o giornalista,
professionista o dilettante, deve conoscere:
Art 96 - Il
ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di
questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo
la morte della persona ritrattata si applicano le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.93
Art. 97 - Non
occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o
anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98 -
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su
commissione può dalla persona fotografata o dai suoi
successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o
fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo
pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo
corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri
sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
(omissis....).
|
|
|